1. Le presenti condizioni generali di fornitura avranno efficacia per qualsiasi ordine processato da KFI SRL, se non espressamente derogate in forma scritta dalle parti e accettate sempre in forma scritta da KFI SRL (di seguito “KFI”).
  2. Eventuali accordi verbali, dichiarazioni o impegni di agenti, impiegati e funzionari di KFI avvenuti anteriormente, contestualmente o posteriormente alla sottoscrizione delle presenti condizioni non saranno vincolanti per KFI se non confermati da quest’ultima in forma scritta.
  3. Gli ordini di acquisto, in qualsiasi forma inoltrati dal Cliente, non saranno in alcun modo vincolanti per KFI che potrà quindi non accettarli o accettarli parzialmente a suo insindacabile giudizio oppure recedere dagli stessi. In caso di contrasto tra l’ordine di acquisto del Cliente e le presenti condizioni di fornitura, prevarranno quest’ultime salvo diversa volontà di KFI espressa in forma scritta così come in caso di difformità tra l’ordine e la relativa conferma di KFI prevarrà quest’ultima.
  4. Listini, preventivi, offerte e prezzi potranno subire in qualsiasi momento variazioni a insindacabile giudizio di KFI.
  5. I prezzi indicati da KFI si intendono, salvo diverse indicazioni dell’offerta, franco magazzino di Binasco (MI) al netto di imposte (IVA), spese di trasporto, doganali ed altri oneri fiscali. (Incoterms 2000: EXW). Su richiesta del Cliente i prodotti potranno essere consegnati da KFI nel luogo indicato dal Cliente stesso, riportato sul relativo documento di trasporto, a nulla rilevando la diversità di tale ultimo luogo con la sede del Cliente che quindi esonera fin d’ora KFI da eventuali pregiudizi e danni subiti dal medesimo, conseguenti il luogo di consegna dei prodotti. La spedizione dei prodotti avverrà, salvo diverse pattuizioni, ad integrali spese del Cliente che, al riguardo, non potrà eccepire la possibilità di usufruire di prezzi o mezzi di trasporto più economici rispetto a quelli utilizzati da KFI.
  6. I termini di consegna dei prodotti, se concordati, si riferiscono alla data di presa in carico da parte dello spedizioniere e decorreranno dall’attuazione da parte del Cliente degli oneri e degli obblighi posti a suo carico quali ad esempio la presentazione di documenti o dall’esecuzione di pagamenti anticipati eventualmente pattuiti. I termini di consegna avranno comunque valore puramente indicativo e eventuali ritardi nella consegna dei prodotti non potranno comportare in ogni caso alcuna responsabilità in capo a KFI. Il Cliente quindi non potrà imputare ne richiedere a KFI eventuali risarcimenti dei danni subiti a causa di eventuali ritardi nella consegna dei prodotti.
  7. La forza maggiore, il caso fortuito e tutti gli eventi eccezionali che possano pregiudicare la regolare evasione dell’ordine, quali ad esempio ritardi di consegna da parte dei fornitori di KFI, disguidi di trasporto e contrattempi nella fabbricazione, eventi atmosferici eccezionali, conflitti sindacali, mancanza di materiale e di energia, provvedimenti da parte delle autorità statali nonché restrizioni nelle importazioni ed esportazioni, consentiranno a KFI di prorogare in misura adeguata i termini di consegna o, se l’evasione dell’ordine sia compromessa o resa impossibile, di recedere totalmente o in parte dal contratto, senza diritto del Cliente ad alcun risarcimento. È ancora facoltà per KFI di non dare evasione all’ordine, anche se confermato, qualora il Cliente sia divenuto insolvente anche con riferimento ad altre forniture o nei confronti di altri fornitori, oppure siano diminuite le sue garanzie patrimoniali.

Contestazione e reclami per difetti

  1. Eventuali contestazioni per consegne incomplete o errate dovranno essere formalizzate a KFI in forma scritta, a pena di decadenza, immediatamente e dovranno risultare sul documento di trasporto o su altri documenti all’atto del ricevimento della merce. In ogni caso dovranno essere denunciate a KFI entro otto giorni dalla consegna della merce a pena di decadenza. Per i prodotti consegnati non funzionanti (DOA) la segnalazione dovrà essere effettuata entro 15 giorni dalla consegna degli stessi, trascorso questo periodo non sarà possibile la sostituzione e la riparazione sarà effettuata secondo la garanzia standard.

Garanzia

  1. KFI dichiara e garantisce che i prodotti dalla medesima commercializzati sono stati realizzati nel pieno rispetto delle normative nazionali ed internazionali regolanti la materia.
  2. Per quanto riguarda l’inizio e la durata della garanzia si rimanda a quanto fissato nelle norme di garanzia dei prodotti vigenti al momento della vendita ed in particolare è confermato che la garanzia legale avrà validità di dodici (12) mesi dalla data di consegna, esclusi i materiali di consumo e i prodotti soggetti a usura quali batterie, carica batterie e alimentatori per i quali la garanzia è limitata a 90 giorni. La riparazione è da intendersi franco nostro magazzino di Binasco. Eventuali uscite del personale tecnico di KFI comportano il rimborso delle ore e delle spese di viaggio e trasferta. La garanzia sulla sola parte hardware può essere estesa su indicazione del produttore.
  3. Non saranno in ogni caso coperti da garanzia:
  • eventuali avarie di trasporto (graffi, ammaccature e simili),
  • danni e malfunzionamenti dovuti e originati da insufficienza o inadeguatezza dell’impianto elettrico, idrico, di alimentazione, oppure alterazioni derivanti da condizioni ambientali, climatiche o d’altra natura,
  • danni e avarie causate da trascuratezza, negligenza, manomissione, disassemblaggio, incapacità d’uso, riparazioni effettuate da personale non autorizzato,
  • avarie e malfunzionamenti conseguenti l’errata installazione del prodotto,
  • guarnizioni di gomma e tutti gli eventuali accessori e parti in vetro o plastica,
  • installazione e regolazione delle apparecchiature se non effettuate da personale di KFI,
  • consulenze d’impianto e verifiche di comodo,
  • manutenzione,
  • utilizzo di accessori e pezzi di ricambio non originali,
  • ciò che può essere considerato normale deperimento per uso del prodotto compresi i suoi componenti (ad esempio batterie e accumulatori),
  • danni e malfunzionamenti conseguenti un uso improprio e scorretto del prodotto

Riserva di proprietà

  1. La proprietà dei prodotti rimarrà in capo a KFI fino al saldo completo della fattura, anche dopo la consegna all’acquirente.
  2. In caso di iniziative da parte di terzi sui prodotti oggetto della riserva di proprietà, ed in particolare per quanto concerne pignoramenti e sequestri, KFI dovrà esserne immediatamente informata.
  3. Nel caso di mancato pagamento integrale o anche parziale delle forniture da parte del cliente, entro la data prevista, KFI potrà rientrare in possesso dei prodotti consegnati, e ciò a sua semplice richiesta. Nonostante quanto sopra, il cliente è responsabile di qualsiasi eventuale danno e perdita verificatisi dopo la consegna anche se per caso fortuito, forza maggiore o per altri eventi non imputabili al cliente.

Pagamenti

  1. I pagamenti devono essere effettuati, secondo le condizioni fissate da KFI in fase di offerta.
  2. KFI avrà la facoltà di rifiutare o sospendere le forniture in caso di mora del compratore per qualsiasi importo a suo debito o qualora la sua situazione patrimoniale o finanziaria peggiorasse successivamente la conclusione del contratto e ancora nel caso in cui siano diminuite le sue garanzie patrimoniali.
  3. L’acquirente rinuncia ad opporre in compensazione a KFI i propri eventuali crediti se non previo pagamento integrale dei propri debiti a quest’ultima.
  1. In caso di mancato pagamento da parte dell’acquirente, alle relative scadenze anche di una sola parte del corrispettivo delle forniture, quest’ultimo decadrà automaticamente dal beneficio del termine per le somme non ancora scadute e dovrà quindi provvedere all’immediato integrale pagamento del proprio debito per capitale, interessi e spese.

Foro competente

  1. Per qualsiasi controversia derivante dai rapporti di fornitura disciplinati dalle presenti condizioni generali o comunque con le stesse connesse, sarà competente in via esclusiva l’autorità giudiziaria del foro di Milano con espressa, concorde esclusione di qualsiasi altro foro eventualmente concorrente o alternativo.

A sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ. con la sottoscrizione del contratto il fornitura il cliente accetta specificatamente le seguenti clausole:

art. 2 (dichiarazioni e impegni di terzi soggetti)

art. 3 (accettazione ordini)

art. 4 (modifiche prezzi di vendita)

art. 6 (termini di consegna e responsabilità)

art. 8 (termine di decadenza per contestazioni e reclami)

art.12 (riserva di proprietà)

art.16 (sospensione forniture)

art.17 (compensazione)

art.18 (decadenza dal beneficio del termine)

art.19 (foro esclusivo)